Art. 44 · Rapporti con Amministrazioni estere
Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 44

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Rapporti con Amministrazioni estere

In vigore dal 14 set 1984
- Rapporti con Amministrazioni estere Gli accordi con le Amministrazioni estere, concernenti i servizi oggetto della concessione, saranno presi direttamente dall'Amministrazione, sentita la Società. L'Amministrazione si riserva il diritto di nominare i delegati italiani nei Congressi e nelle Organizzazioni internazionali nei quali vengono trattate questioni attinenti ai servizi di cui al 1° comma. I delegati della Società saranno nominati d'intesa con la Società stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-44