Convenzione Ministero delle Poste e Italcable
Art. 42
109 / 163COLLEGIO ARBITRALE
In vigore dal 14 set 1984
- COLLEGIO ARBITRALE
Tutte le controversie che sorgessero nel corso della concessione, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri: due nominati dall'Amministrazione, due dalla Società ed il quinto nominato di intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato, su istanza di una delle parti.
Il Collegio giudicherà secondo le norme di diritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-42-2