Art. 40 · Esonero dalle tasse per gli apparecchi telefonici del Ministero P.T., del personale e collegamenti telegrafici di servizio della Società
Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 40

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Esonero dalle tasse per gli apparecchi telefonici del Ministero P.T., del personale e collegamenti telegrafici di servizio della Società

In vigore dal 14 set 1984
- Esonero dalle tasse per gli apparecchi telefonici del Ministero P.T., del personale e collegamenti telegrafici di servizio della Società Sono esenti dalle spese di impianto, trasloco e traffico urbano e dal canone di abbonamento tutti i collegamenti telefonici urbani richiesti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per i propri uffici centrali e periferici, compresi gli uffici locali previsti dal Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, fatto salvo quanto previsto per gli apparecchi di prova e servizio dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici di cui al successivo . Le stesse disposizioni si applicano ai collegamenti richiesti per il personale applicato agli Organi centrali e periferici del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, per speciali ragioni connesse ad effettive esigenze di servizio accertate dai competenti Organi centrali dell'Amministrazione abbia necessità di disporre del collegamento telefonico. A richiesta, dell'Amministrazione la Società è tenuta a disabilitare alla teleselezione i collegamenti di cui ai precedenti commi, sempre che il criterio sia previsto dalla centrale cui i collegamenti sono attestati. Quando i collegamenti non sono disabilitati la Società è tenuta a provvedere a che tutte le linee di centrale cui fanno capo gli apparecchi, di cui al presente articolo, siano dotate di contatore atto a registrare i soli impulsi non determinati da comunicazioni urbane, ovvero, nelle more, ad astenersi dall'addebitare sulle bollette bimestrali di tali apparecchi il corrispettivo degli scatti registrati dai contatori quando questi scatti non superino il numero di 666 per bimestre, limitando l'addebito ai soli scatti eccedenti questo numero. I collegamenti in parola, salvo per quanto concerne le esenzioni di cui al 1° comma, sono considerati ad ogni altro effetto come appartenenti alla categoria A di abbonamento. Il totale dei collegamenti indicato nei precedenti commi non dovrà superare lo 0,5% degli abbonati di ciascun Distretto con più di cinquantamila abbonati e 11% per i rimanenti, ad eccezione del Distretto di Roma per il quale detta percentuale è portata all'1,25%. La Società è tenuta a praticare, nei confronti del personale in servizio od in quiescenza dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, le stesse facilitazioni tariffarie eventualmente accordate al proprio personale in servizio o in quiescenza per l'impianto, il trasloco e il canone di abbonamento al servizio telefonico ad uso privato. Ai fini dell'osservanza delle norme in vigore, la Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione l'utilizzo dei circuiti sociali per l'effettuazione di trasmissioni di tipo telegrafico per ragioni di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-40