Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni
Art. 4
65 / 163Criteri per la determinazione e l'aggiornamento dei canoni e delle lunghezze elettriche convenzionali dei circuiti e dei mezzi trasmissivi
In vigore dal 14 set 1984
- Criteri per la determinazione e l'aggiornamento dei canoni e delle lunghezze elettriche convenzionali dei circuiti e dei mezzi trasmissivi
a) I canoni annui per la reciproca cessione in uso tra
l'Amministrazione e la Società di circuiti e mezzi trasmissivi vengono determinati sulla base degli oneri annui sostenuti per la realizzazione e l'esercizio degli impianti.
Gli oneri annui si determinano come segue:
- si valuta il valore dei vari tipi di impianto, aggiungendo al valore adottato all'inizio del triennio precedente, il valore dei nuovi impianti incrementati nell'arco del triennio, in
base al loro costo di acquisto in opera (costi patrimoniali di impianto);
- dai costi di impianto si ricavano i costi reali per km. sulla base delle effettive lunghezze dei mezzi, tenendo conto del
grado di occupazione della rete (multiplex e linee) risultante
da una pianificazione ottimale di attivazione dei circuiti sui
diversi mozzi trasmissivi (e prescindendo, quindi, da eventuali situazioni anomale);
- i costi annui unitari sono rappresentati dalla rata di
ammortamento dei vari tipi di impianto applicata ai costi
reali, tenendo conto dell'incidenza delle spese di esercizio, di manutenzione e delle spese generali (oneri non
specificamente attribuibili); i costi medi annui dei vari
sistemi trasmissivi (circuiti, gruppi, ecc.) si ricavano come media ponderale dei costi annui dei diversi mezzi trasmissivi su cui sono realizzati.
Per il calcolo della rata annua di ammortamento si fa
riferimento alla vita media degli impianti che si assume pari a:
- equipaggiamenti di linea e terminazioni 15 anni
- cavi, antenne 25 anni
- edifici 50 anni
ed agli oneri finanziari che vengono convenzionalmente stabiliti
in misura eguale per entrambi i gestori e non inferiore a quella
degli interessi ordinari praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti sulle somme concesse a mutuo.
b) Per la determinazione delle lunghezze convenzionali da
utilizzare in sede di applicazione dei canoni annui stabiliti nel precedente , si applicano i seguenti criteri:
- quando fra le località terminali dei circuiti esiste una sola
possibilità di instradamento, la lunghezza di riferimento è quella elettrica degli stessi circuiti;
- quando fra le località terminali dei circuiti, o fra tratte intermedie che fanno parte del circuito, esistono più
possibilità di instradamento, la lunghezza convenzionale si calcola come media ponderale tra le lunghezze dei diversi
instradamenti possibili, con peso pari alla potenzialità dei collegamenti dei gruppi primari attivi, su ciascun instradamento alla data del 1 maggio 1983.
Le lunghezze convenzionali saranno successivamente sottoposte a verifiche con la stessa frequenza con cui saranno sottoposti a revisione i canoni seguendo i criteri sopra indicati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-4-2