Art. 4 · Capitale sociale
Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 4

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Capitale sociale

In vigore dal 14 set 1984
- Capitale sociale Il capitale della Società deve essere adeguato all'entità, al valore degli impianti da gestire ed allo sviluppo dei medesimi. In conseguenza la Società si impegna: a) ad avere alla data della stipula della presente Convenzione, un capitale sociale non inferiore a L. 2.400.000.000.000 (duemilaquattrocento miliardi) interamente versato; b) ad eseguire tempestivamente gli aumenti di capitale che si rendessero necessari, in relazione allo sviluppo degli impianti. Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali, tenuto conto della situazione economica e finanziaria della Società ed ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, potrà indicare la misura dei predetti aumenti. Tutte le azioni devono avere eguale valore nominale e quelle aventi diritto al voto devono essere, in maggioranza, di proprietà diretta o indiretta dell'IRI. L'Amministrazione può, in ogni tempo, richiedere la verifica dell'esecuzione della clausola di cui al comma precedente.
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