Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.
Art. 34
152 / 163Penali
In vigore dal 14 set 1984
- Penali
Salvo quanto previsto dai commi successivi, per tutte le violazioni agli obblighi della presente Convenzione, compresi i ritardi nell'esecuzione dei lavori indicati nei Piani di cui all' e che non comportino una sanzione più grave - e per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della concessione - l'Amministrazione può applicare alla Società una penale da un minimo di Lire 5.000.000 (cinque milioni) ad un massimo di Lire 50.000.100 (cinquanta milioni) per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penali non esonerano la Società da eventuali responsabilità verso i terzi. Dette violazioni ed inosservanze dovranno essere debitamente contestate alla Società.
In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni relative al versamento del canone di concessione e di qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente Convenzione, la Società sarà gravata, oltre che degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente durante il periodo di ritardato versamento, di una penale fino ad un massimo del 2,50% in ragione di anno.
Ove il ritardo superi il mese, la penale stessa potrà essere stabilita per l'intero periodo del ritardo fino ad un massimo del 5% in ragione di anno.
Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facoltà di applicate alla Società le sanzioni previste dal precedente .
Il pagamento delle penali indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione.
Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla Società che deve essere reintegrato con le norme descritte dall' della presente Convenzione.
Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia dovuto a cause non imputabili alla Società ovvero il ritardo dei versamenti sia dovuto a cause di forza maggiore, l'Amministrazione può non far luogo all'applicazione degli interessi e delle pareti previste nel presente articolo, o comunque revocarle.
Salvo quanto previsto nei precedenti , nel caso di scioglimento e liquidazione della Società per qualsiasi causa, nel corso della compressione, senza il consenso dell'Amministrazione, la Società stessa dovrà versare all'Amministrazione, a titolo di penale, un importo corrispondente al 50% dell'attivo netto finale della liquidazione, dedotti gli importi del capitale sociale non ancora rimborsato e delle riserve (eventualmente rivalutati a norma di legge).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-34-3