Art. 34 · COMPILAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTI, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 34

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COMPILAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTI, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

In vigore dal 14 set 1984
- COMPILAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTI, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO La compilazione dei conti tra l'Amministrazione e la Società concernente i traffici ed i servizi oggetto della presente Convenzione è effettuata mensilmente. Limitatamente al servizio internazionale dei telegrammi e al servizio telex la liquidazione dei conti mensili avverrà entro il terzo mese successivo a quello cui il traffico si riferisce. Qualora, per motivi tecnico-contabili, detto termine non potesse essere rispettato, la liquidazione dei conti stessi potrà avvenire con il pagamento, da parte del debitore, di una somma, salvo conguaglio, pari al 90% degli importi a debito risultanti dai conti definitivi relativi allo stesso mese dell'anno precedente. In tale ultimo caso, il conguaglio sarà effettuato entro i dodici mesi successivi. Per il servizio telefonico lo scambio dei conti dovrà avvenire mensilmente; la compilazione del relativo prospetto di liquidazione, comprensivo anche dei dati disponibili riferiti ai traffici di transito, dovrà avvenire a periodi corrispondenti a quelli di fatturazione all'utenza, entro i tre mesi successivi all'ultimo mese di traffico fatturato; il pagamento del saldo sarà effettuato entro il quarto mese successivo all'ultimo mese di traffico fatturato. Ove non diversamente contemplato restano valide le attuali modalità di incasso sull'utenza e di accredito che sarà effettuato dalla Concessionaria del servizio telefonico nazionale ad uso pubblico al netto della quota di propria spettanza. Per tutti gli altri servizi, sia lo scambio dei conti che il pagamento dei relativi saldi, saranno regolati in analogia ad uno dei tre precedenti tipi di traffico a cui saranno assimilati. Il pagamento dei saldi viene effettuato in moneta italiana applicando, per le somme espresse in franchi-oro, il cambio vigente alla data di effettuazione del traffico cui il pagamento si riferisce. Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e annessi regolamenti, nonché le modalità che fossero stabilite dall'Amministrazione di intesa con la Società.
Storico versioni

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