Convenzione Ministero delle Poste e Italcable
Art. 34
101 / 163COMPILAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTI, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO
In vigore dal 14 set 1984
- COMPILAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTI, MODALITÀ
E TERMINI DI PAGAMENTO
La compilazione dei conti tra l'Amministrazione e la Società
concernente i traffici ed i servizi oggetto della presente Convenzione è effettuata mensilmente.
Limitatamente al servizio internazionale dei telegrammi e al
servizio telex la liquidazione dei conti mensili avverrà entro
il terzo mese successivo a quello cui il traffico si riferisce.
Qualora, per motivi tecnico-contabili, detto termine non
potesse essere rispettato, la liquidazione dei conti stessi
potrà avvenire con il pagamento, da parte del debitore, di una
somma, salvo conguaglio, pari al 90% degli importi a debito
risultanti dai conti definitivi relativi allo stesso mese
dell'anno precedente. In tale ultimo caso, il conguaglio sarà effettuato entro i dodici mesi successivi.
Per il servizio telefonico lo scambio dei conti dovrà avvenire
mensilmente; la compilazione del relativo prospetto di
liquidazione, comprensivo anche dei dati disponibili riferiti ai traffici di transito, dovrà avvenire a periodi
corrispondenti a quelli di fatturazione all'utenza, entro i tre
mesi successivi all'ultimo mese di traffico fatturato; il pagamento del saldo sarà effettuato entro il quarto mese successivo all'ultimo mese di traffico fatturato. Ove non
diversamente contemplato restano valide le attuali modalità di
incasso sull'utenza e di accredito che sarà effettuato dalla Concessionaria del servizio telefonico nazionale ad uso pubblico al netto della quota di propria spettanza.
Per tutti gli altri servizi, sia lo scambio dei conti che il
pagamento dei relativi saldi, saranno regolati in analogia ad uno dei tre precedenti tipi di traffico a cui saranno assimilati.
Il pagamento dei saldi viene effettuato in moneta italiana
applicando, per le somme espresse in franchi-oro, il cambio
vigente alla data di effettuazione del traffico cui il pagamento si riferisce.
Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme
della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e
annessi regolamenti, nonché le modalità che fossero stabilite dall'Amministrazione di intesa con la Società.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-34-2