Art. 34 · Posti pubblici
Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 34

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Posti pubblici

In vigore dal 14 set 1984
- Posti pubblici Per quanto attiene i posti telefonici pubblici in gestione diretta da parte dell'Amministrazione e della Società, saranno convenute entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione le modalità per assicurare una presenza coordinata dei due gestori sul territorio nazionale. L'Amministrazione può istituire propri posti telefonici pubblici temporanei per le esigenze della stampa, per particolari manifestazioni o incontri e per esigenze di Stato e, permanenti, sentita la Società negli aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e quando esigenze di pubblica utilità, sociali o del turismo, lo richiedano. L'orario di servizio dei posti telefonici pubblici sarà stabilito dall'Amministrazione sentita la Società e riveduto di norma ogni biennio; speciali orari di servizio potranno essere richiesti dall'Amministrazione per i posti telefonici pubblici ubicati in località di notevole importanza ai fini turistici e climatici, in rapporto a particolari situazioni stagionali. È consentito alla Società di affidare in gestione a terzi il servizio svolto dai posti telefonici pubblici, fatta eccezione per quanto riguarda il servizio diurno nei capoluoghi di provincia dove almeno un posto telefonico pubblico deve essere gestito dall'Amministrazione e/o dalla Società, in conformità a quanto sarà stabilito in applicazione del 1° comma del presente articolo. L'Amministrazione ed il Ministero dell'Interno e della Difesa potranno, in casi eccezionali oppure per ragioni di ordine pubblico, richiedere il funzionamento fuori orario, anche notturno, degli uffici e dei posti telefonici pubblici della Società, rimborsando a quest'ultima le relative spese. L'Amministrazione provvede, altresì, attraverso i propri uffici postali ed i posti telefonici pubblici, allo svolgimento del servizio fac-simile nazionale ed internazionale per il pubblico (bureaufax). Negli stessi uffici potranno essere svolti anche altri servizi di telematica, alle condizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo. Il servizio fac-simile per il pubblico può essere svolto dalla Società attraverso propri posti pubblici, alle condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione d'intesa con la Società. Su richiesta dell'Amministrazione, la Società provvederà ad installare presso gli uffici postali apparecchi telefonici pubblici a prepagamento per il traffico urbano ed extraurbano. Gli spazi necessari per l'installazione di apparecchi telefonici pubblici presso i suddetti uffici o presso qualunque altro ufficio dell'Amministrazione, saranno posti gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione stessa. Per l'introduzione di servizi di telecomunicazioni e telematica per il pubblico presso gli uffici dell'Amministrazione di cui al presente articolo, la Società si impegna a fornire, previ accordi con l'Amministrazione, i mezzi trasmissivi e quant'altro necessario, secondo i canoni di cui all'allegato C della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-34