Convenzione Ministero delle Poste e Italcable
Art. 33
100 / 163RIPARTIZIONE DEGLI INTROITI
In vigore dal 14 set 1984
- RIPARTIZIONE DEGLI INTROITI
1) Per i telegrammi terminali scambiati tra l'Italia e i Paesi
esteri, rientranti nella sfera di competenza della Società, spetta all'Amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno delle reti e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio del servizio medesimo, il 65% della tassa terminale italiana.
Le quote di tassa di pertinenza italiana, relative al percorso internazionale sono di spettanza della Società.
Per i telegrammi in transito per l'Italia, aventi corso in parte su collegamenti di pertinenza della Società e in parte su quelli di pertinenza dell'Amministrazione, la tassa di transito italiana e ripartita a metà tra Amministrazione e Società.
2) Per il traffico telefonico scambiato tra l'Italia ed i Paesi
esteri rientranti nella sfera di competenza della Società, spetta all'Amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno della rete e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio del servizio stesso, l'aliquota del 23,951% degli introiti relativi al traffico di competenza in partenza, esclusi l'intera soprattassa nonché gli importi derivanti dal sovrapprezzo di competenza della Cassa Conguaglio per il settore telefonico. Detta aliquota 6 comprensiva anche della quota dell'8,554% riconosciuta allo stesso titolo alla Concessionaria dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico.
Per la determinazione dei suddetti introiti, per quanto riguarda il traffico automatico in partenza, vengono utilizzati i dati rilevati da apposite apparecchiature centralizzate di registrazione della Società; la valorizzazione dei suddetti dati di traffico viene effettuata sulla base di lire 92 a scatto prevista dal vigente provvedimento tariffario (fatte salve le eventuali successive variazioni) per la regolamentazione dei rapporti contabili tra i gestori. I dati forniti dalle suddette apparecchiature di registrazione debbono essere depurati dello 0,8% per tener conto del traffico di prova e di servizio e di quello che non dà luogo ad effettivo addebito all'utenza. Su richiesta di una delle parti, la detta percentuale potrà essere verificata a periodi triennali per valutarne la congruità in funzione dello sviluppo della tecnica e delle esigenze del servizio; la eventuale diversa percentuale sarà approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni.
Per traffico di prova e di servizio si intende quello espletato, a tali fini, con apparecchi o dispositivi installati nelle centrali e negli uffici dei gestori telefonici.
Per quanto riguarda il traffico telefonico intercontinentale in partenza svolto tramite operatrice, i relativi introiti sono quelli derivanti dalle specifiche registrazioni utilizzate per gli addebiti all'utenza, ivi comprese quelle relative al traffico addebitato in Italia su richiesta di utente estero. Le quote fisse aggiuntive eventualmente stabilite per il servizio tramite operatrice dalle norme tariffarie spettano per intero al gestore che effettua l'operazione manuale di espletamento.
Sugli introiti derivanti dalla cessione all'utenza dei circuiti diretti intercontinentali, al netto del 14,015%, già di spettanza dell'Amministrazione P.T., circuiti comunque realizzati su mezzi della Società, dell'Amministrazione o di altri Concessionari, ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo, spetta all'Amministrazione la stessa aliquota percentuale prevista per il corrispondente traffico.
Per il traffico telefonico in transito attraverso l'Italia, avente corso in parte sui collegamenti della Società ed in parte su quelli dell'Amministrazione, spetta a quest'ultima una aliquota del 18% sulla quota di pertinenza italiana.
3) Per tutti i restanti servizi di telecomunicazioni eserciti fra l'Italia od i Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della Società, non regolamentati ai precedenti paragrafi 1) e 2), spetta all'Amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno delle reti e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio dei servizi stessi, la aliquota del 18% sulle quote di pertinenza italiana. Detta aliquota 6 comprensiva anche dell'eventuale quota dell'8% riconosciuta allo stesso titolo alla Concessionaria dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico.
Stessa aliquota spetta all'Amministrazione per i traffici in transito attraverso l'Italia aventi corso in parte sui collegamenti della Società ed in parte su quelli dell'Amministrazione.
4) Per i traffici originari da Paesi rientranti nella sfera di
competenza dell'Amministrazione pervenuti in Italia tramite Paesi rientranti nella sfera di competenza della Società, spettano all'Amministrazione le quote di tasse stabilite nei precedenti paragrafi 1), 2) e 3).
5) Per i traffici originari da. Paesi rientranti nella sfera di
competenza della Società, pervenuti in Italia tramite Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione, la quota di pertinenza italiana spetta interamente all'Amministrazione stessa.
L'Amministrazione tenuta a comunicare trimestralmente alla Società il dettaglio dei traffici suddetti e dei relativi proventi.
6) L'Amministrazione e la Società assumeranno tutte le necessarie iniziative di carattere tariffale, amministrativo, tecnico ed operativo finalizzate a ristabilire il normale instradamento del traffico di cui Si precedenti paragrafi 4) e 5) e ad impedire eventuali ulteriori deviazioni.
7) Per tutti i traffici uscenti dall'Italia destinati a Paesi
rientranti nella sfera di competenza della Società e da questa inoltrati su circuiti gestiti dall'Amministrazione per l'espletamento dei traffici di propria competenza, la quota di pertinenza italiana è ripartita nella misura del 90% all'Amministrazione e del 10% alla Società.
Nel caso di traffico uscente dall'Italia destinato a Paesi di competenza dell'Amministrazione e da questa inoltrato su circuiti gestiti dalla Società per l'espletamento dei traffici di competenza, la quota di pertinenza italiana è ripartita nella misura del 90% alla Società e del 10% all'Amministrazione.
8) Per i traffici in transito per l'Italia interessanti Paesi di
competenza dell'Amministrazione e della Società e convogliati su circuiti trasversali di cui al 3° comma del precedente , si applicano le ripartizioni delle quote di pertinenza italiana stabilite ai paragrafi 1)-2)-3) del presente articolo, e null'altro è dovuto dalla Società per l'uso dei predetti circuiti.
9) Per i servizi eserciti via Italia tra Paesi esteri rientranti
nella sfera di competenza della Società esclusivamente attraverso gli impianti e le vie di comunicazione della Società, le quote di pertinenza italiana spettano interamente alla Società.
10) Per il servizio di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse, effettuato esclusivamente con mezzi della Società, le quote di pertinenza italiana spettano interamente alla Società.
11) Qualora, per accordi internazionali, siano introdotti sistemi
di tariffazione diversi da quelli previsti dal regolamento telegrafico internazionale in vigore all'atto della stipula della presente Convenzione, l'Amministrazione - d'intesa con la Società - stabilirà quale aliquota della tariffa debba considerarsi, corrispondente alla tassa terminale o di transito italiano e quale debba considerarsi relativa al percorso estero.
12) La eventuale differenza tra l'importo in lire delle tariffe e
dei canoni percepiti sull'utente italiano in base all'equivalente del franco-oro in vigore in Italia e l'importo delle tasse calcolato applicando il cambio utilizzato tra i competenti gestori nazionali per la liquidazione dei conti, è ripartita a metà tra Amministrazione e Società.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-33-2