Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 32
32 / 163Dettatura fonica dei telegrammi nell'ambito distrettuale
In vigore dal 14 set 1984
- Dettatura fonica dei telegrammi nell'ambito distrettuale
La Società è tenuta ad apprestare i mezzi necessari per l'espletamento, nell'ambito di ciascun Distretto telefonico, del servizio di dettatura fonica dei telegrammi da e per il domicilio degli abbonati.
Tale servizio è espletato da un apposito ufficio di dettatura ubicato presso l'ufficio telegrafico esistente nel Centro di distretto telefonico.
A ciascun ufficio è assegnato un numero telefonico speciale, che per le chiamate ad esso dirette non sarà luogo ad alcun impulso di conteggio e che sarà pure utilizzato dagli uffici dell'Amministrazione e dai posti telefonici pubblici per la trasmissione dei telegrafici e fonotel ai C.T.R., nel caso che questi funzionino anche come uffici dettatura.
La soprattassa telefonica a carico degli abbonati od i compensi da corrispondere all'Amministrazione alla Società sono quelli stabiliti dalle disposizioni in vigore e successive modifiche.
L'Amministrazione, previe intese con la Società, può affidare a quest'ultima la gestione di uffici di dettatura fonica dei telegrammi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-32