Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.
Art. 31
149 / 163Riscatto degli impianti
In vigore dal 14 set 1984
- Riscatto degli impianti
L'Amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della Società con preavviso di almeno un anno, a partire dall'inizio del quinquennio precedente la scadenza della presente Convenzione.
Il preavviso di riscatto sarà notificato alla Società con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme vigenti.
Il riscatto comprende la cessione all'Amministrazione di tutti gli immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili ed arredi adibiti ai servizi oggetto della presente concessione, ivi incluse le quote di partecipazione ai sistemi di cui al precedente e comprende altresì il subentro dell'Amministrazione stessa in tutti i diritti della Società verso i terzi, ivi compresi Società, Enti ed Organizzazioni internazionali.
Sono esclusi dal riscatto gli impianti che non siano stati debitamente autorizzati e quelli non accettati al collaudo.
Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, la Società è tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti, oggetto della presente Convenzione, il quale dovrà contenere:
a) la descrizione degli immobili, con l'indicazione della loro
natura, dei loro confini, dei numeri del catasto e delle mappe censuarie, nonché dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;
b) la descrizione particolareggiata degli impianti esterni ed
interni di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto
della presente concessione, con l'indicazione dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;
c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio;
d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, già decorso, di ciascun impianto.
L'Amministrazione potrà prendere possesso degli impianti che vuole riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale degli impianti riferito alla data della presa di possesso da parte dell'Amministrazione e cioè tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti.
Saranno dedotti dal prezzo di riscatto i contributi corrisposti per legge alla Società sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato, e dagli altri, Enti pubblici per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, nella misura prevista dalle norme in vigore.
In caso di disaccordo, il prezzo stabilito dal Collegio arbitrale di cui all', della presente Convenzione.
Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procederà per, la determinazione del prezzo degli impianti e immobili alla scadenza della concessione, nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza.
Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la Società sarà tenuta presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-31-3