Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 31
31 / 163Servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel. Servizio di recapito degli avvisi telefonici
In vigore dal 14 set 1984
- Servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel. Servizio di recapito
degli avvisi telefonici
1) Servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel. Per l'espletamento nell'ambito di ciascun distretto telefonico del servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel previsto nelle località minori, la Società è tenuta:
a) a permettere l'utilizzazione delle proprie reti distrettuali per la trasmissione dei telegrammi fra i centri telegrafici di raccolta - (che in prosieguo saranno più brevemente indicati C.T.R.) e gli uffici dell'Amministrazione non collegati alla rete telegrafica a commutazione automatica.
b) a provvedere direttamente alla organizzazione necessarie per gestire, nei limiti dell'orario di servizio ai posti telefonici pubblici, il servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito ai destinatari dei fonotel tra i propri posti telefonici pubblici nelle località minori, che sono o risulteranno sprovviste di ufficio dell'Amministrazione e i C.T.R. situati nei Centri di Distretto telefonico e allo scambio diretto dei fenotel tra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito dello stesso distretto.
c) a provvedere direttamente ove occorre con la cooperazione dell'Amministrazione e dei limiti dell'orario di servizio dei posti telefonici pubblici, ad analoga organizzazione per gestire il servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica, e recapito ai destinatari, dei telegrammi mediante i propri posti telefonici pubblici durante la sospensione del servizio nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato da parte dei locali uffici dell'Amministrazione.
Per quanto concerne i servizi di cui alla lettera b), il termine per l'estensione del servizio ai posti telefonici pubblici che saranno indicati dall'Amministrazione e stabilito in sei mesi dalla comunicazione scritta.
Ai fini anzidetti la Società è tenuta ad installare presso i C.T.R. un numero di apparecchi in franchigia che consenta di espletare un traffico senza attesa e permetta che le comunicazioni in arrivo ai C.T.R. siano ottenibili con la formazione di un numero speciale, che non dia luogo ad alcun impulso del contatore degli apparecchi in franchigia installati presso gli uffici dell'Amministrazione dislocati nel Distretto.
Per quanto riguarda le comunicazioni in partenza dai C.T.R. verso gli uffici o gli abbonati dei rispettivi Distretti, i dati dei contatori installati sulle linee del C.T.R. saranno oggetto di rilevazione periodica ai fini della raccolta degli elementi necessari in sede di revisione dei corrispettivi dovuti alla Società.
Gli apparecchi in franchigia presso i C.T.R. e gli altri uffici dell'Amministrazione nell'ambito distrettuale per l'espletamento dei servizi sopra indicati non sono computati nel contingente di cui all'.
Per la ricezione dei telegrammi da carte dei posti telefonici pubblici, la Società è autorizzata ad impiegare apparecchiature automatiche, previe intese con l'Amministrazione.
La Società è obbligata ad assumere il servizio di cui alla precedente lettera b), con preavviso di almeno quattro mesi, nelle località minori sedi di posto telefonico pubblico ove l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, riterrà di sopprimere o sospendere il servizio telegrafico o fonotelegrafico da essa direttamente gestito.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di istituire in qualsiasi momento, ed in relazione allo sviluppo del traffico, propri uffici nelle località ove il servizio è espletato dai posti telefonici pubblici, dandone preavviso con almeno quattro mesi rispetto alla data in cui l'Amministrazione aprirà al traffico i propri uffici.
Il servizio di recapito dei telegrammi da parte dei posti telefonici pubblici, che disimpegnano il servizio fonotel, sarà effettuato con le stesse norme che disciplinano il recapito degli avvisi telefonici, mentre per i posti telefonici pubblici che sostituiscono gli uffici dell'Amministrazione nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato, il recapito sarà effettuato con le norme che disciplinano il recapito dei telegrammi.
I corrispettivi dovuti alla Società per i servizi di cui al presente articolo sono indicati nell'allegato D alla presente Convenzione.
Essi sono soggetti a revisione ogni triennio per essere adeguati al costo dei servizi ed alla durata media di impegno delle reti per ciascun telegramma.
Alle variazioni conseguenti si provvederà con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni.
Per l'espletamento dei servizi predetti saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di regolamento in vigore per i servizi telegrafici disimpegnati dagli uffici dell'Amministrazione.
Servizio di recapito degli avvisi telefonici. Nelle località da stabilirsi di comune accordo tra l'Amministrazione e la Società, gli uffici P.T. dell'Amministrazione provvederanno a recapitare gli avvisi telefonici per conto della Società con le norme vigenti in materia di recapito degli avvisi telefonici.
A tal fine la Società si impegna, a propria cura e spese, ad installare negli uffici P.T. interessati che non ne siano dotati, apposito apparecchio per la trasmissione fonica degli avvisi.
Gli apparecchi in franchigia, come sopra utilizzati, non sono compresi nella percentuale prevista dall' della Convenzione.
Per ciascun avviso recapitato a cura degli uffici P.T., la Società corrisponderà all'Amministrazione un compenso pari al diritto fisso di espresso, retributivo anche dell'accettazione telefonica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-31