Art. 30 · RELAZIONI STATISTICHE
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 30

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RELAZIONI STATISTICHE

In vigore dal 14 set 1984
- RELAZIONI STATISTICHE La Società trasmetterà all'Amministrazione, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'emendamento del servizio nell'anno precedente. Tale relazione dovrà contenere elementi particolareggiati sulla consistenza degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e del traffico in concessione. La Società è obbligata ad uniformarsi, nella predisposizione e nella redazione delle relazioni statistiche di cui al primo comma, alle modalità di rilevamento e di elaborazione dei dati che saranno stabilite dall'Amministrazione, sentita la Società stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-30-2