Art. 29 · BILANCIO ED INVENTARIO
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 29

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BILANCIO ED INVENTARIO

In vigore dal 14 set 1984
- BILANCIO ED INVENTARIO La Società deve trasmettere ai Ministeri delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Tesoro il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione, nonché, contestualmente all'invio alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la relazione semestrale prevista dalla legge 7 giugno 1974 n. 216. Detti Ministeri si riservano la facoltà, entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore. La Società dovrà tenere a disposizione dei Ministeri delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.
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