Convenzione Ministero delle Poste e Italcable
Art. 26
93 / 163OBBLIGO DI ACCETTARE GLI IMPEGNI ASSUNTI DALLO STATO
In vigore dal 14 set 1984
- OBBLIGO DI ACCETTARE GLI IMPEGNI ASSUNTI DALLO STATO
1) La Società è tenuta ad osservare la vigente Convenzione
internazionale delle telecomunicazioni sottoscritta dai Paesi
aderenti all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT)
ed i relativi regolamenti internazionali, nonché gli altri accordi stipulati dal Governo italiano con Governi esteri,
ovvero gli accordi che l'Amministrazione, sentita la Società, abbia a stipulare con le Amministrazioni o le Compagnie estere corrispondenti che abbiano riflesso sui servizi di telecomunicazioni formanti oggetto della concessione.
2) La Società è sottoposta a tutte le obbligazioni e fruisce di tutti i diritti derivanti dalla Convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini, firmata a Parigi il 14 marzo
1884, e dalle aggiunte e modificazioni introdotte da successivi accordi internazionali. In particolare, la Società è tenuta ad
osservare, ai punti di approdo dei cavi sottomarini in Italia, le prescrizioni tecniche e di sicurezza ritenute necessarie
dalla Amministrazione, anche in relazione a particolari esigenze della difesa nazionale.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per le controversie che possano verificarsi tra la Società ed i proprietari di altri cavi, sia per l'incrocio dei conduttori sottomarini sia per qualsiasi altra ragione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-26-2