Convenzione Ministero delle Poste e Italcable
Art. 25
92 / 163RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI E COMPAGNIE ESTERE
In vigore dal 14 set 1984
- RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI E COMPAGNIE ESTERE
La Società è autorizzata ad intrattenere rapporti diretti con le Amministrazioni e con le Compagnie estere interessate ai servizi di sua competenza. La società fornirà all'Amministrazione periodiche e tempestive informazioni sugli affari di rilievo da essa trattati con Amministrazioni e Compagnie estere.
La Società dovrà sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione, che, tenuto conto delle circostanze del caso, provvederà prontamente in merito, tutte le questioni da cui possano comunque derivare impegni per l'Amministrazione stessa o per il Governo italiano.
La Società è altresì tenuta a richiedere il preventivo benestare dell'Amministrazione in ordine a tutti quei problemi che, per la loro particolare natura, siano specificatamente indicati dal Governo italiano o dalla stessa Amministrazione.
La Società parteciperà, in collaborazione con l'Amministrazione, alle conferenze internazionali indette dall'UIT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni), dalla CEPT (Conferenza Europea Poste e Telecomunicazioni) o da altre organizzazioni similari.
Nel caso che l'Amministrazione ritenesse di delegare la Società a rappresentarla nelle riunioni di cui sopra, la Società si atterrà alle direttive che saranno impartite dall'Amministrazione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-25-2