Art. 24 · FACOLTÀ DELLO STATO DI SOSPENDERE OD ASSUMERE I SERVIZI
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 24

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FACOLTÀ DELLO STATO DI SOSPENDERE OD ASSUMERE I SERVIZI

In vigore dal 14 set 1984
- FACOLTÀ DELLO STATO DI SOSPENDERE OD ASSUMERE I SERVIZI Ai sensi dell' del Codice P.T. - per grave necessità pubblica - il Governo può, con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare temporaneamente l'esercizio ed eventualmente prendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Società in Italia ed assumere i servizi in sua vece. Nei casi di assunzione dei servizi, all'atto della consegna degli impianti, è redatto un verbale da cui risultano la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento. Analogo verbale è redatto al momento della riconsegna alla Società. Nessuna indennità speciale spetterà in tali casi alla Società, alla quale peraltro sarà accreditato l'importo spettantele degli introiti percetti per il periodo suddetto e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovesse durare più di sei mesi, sarà garantito alla Società un utile pari alla media degli utili della Società nei precedenti tre anni di esercizio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianti occupata od ai servizi sospesi o limitati.
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