Art. 24 · Esecuzione d'ufficio dei lavori
Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 24

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Esecuzione d'ufficio dei lavori

In vigore dal 14 set 1984
- Esecuzione d'ufficio dei lavori Qualora la Società non provveda, nei termini e con le modalità previste dagli articoli precedenti, alla costruzione, allo sviluppo, alla manutenzione ed al rinnovamento degli impianti oggetto della presente Convenzione ed il ritardo sia dovuto a ragioni imputabili alla Società, l'Amministrazione avrà la facoltà di provvedere d'ufficio, previa diffida, all'esecuzione dei lavori necessari, a totale carico della Società. L'Amministrazione potrà tuttavia accordare alla Società una proroga, non superiore a sei mesi, per l'attivazione parziale o totale degli impianti suddetti, applicando in tal caso alla Società le penali e le sanzioni stabilite dagli articoli seguenti. Se, trascorsa la proroga di cui sopra, i lavori non risultassero ancora eseguiti, l'Amministrazione potrà provvedere alla loro esecuzione od al loro completamento a totale carico della Società. Le spese sostenute dell'Amministrazione calcolate secondo le norme prescritte dalle disposizioni in vigore determinate con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni dovranno essere rimborsate dalla Società entro un mese dalla presentazione delle relative fatture o perizie. Trascorso inutilmente tale termine, le somme occorrenti saranno prelevate dal deposito cauzionale sostituito dalla Società, che dovrà essere reintegrato con le norme prescritte dall' della presente Convenzione. Decorsi sei mesi di termine ultimo previsto per l'esecuzione dei lavori, potranno essere applicate alla Società sanzioni previste dall' della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-24