Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.
Art. 23
141 / 163Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione
In vigore dal 14 set 1984
- Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione
L'Amministrazione ha il diritto di effettuare:
a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla
presente Convenzione e dalle altre norme vigenti;
b) la vigilanza sugli impianti e sul loro funzionamento;
c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista
dalle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento del canone
che la Società è obbligata a corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell' della presente Convenzione;
d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari.
La Società metterà a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.
Le verifiche di cui alle lettere c) e d) possono essere effettuate anche dal Ministero del Tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'Amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-23-3