Art. 23 · OBBLIGO DI OSSERVARE PARTICOLARI DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 23

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OBBLIGO DI OSSERVARE PARTICOLARI DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLA DIFESA

In vigore dal 14 set 1984
- OBBLIGO DI OSSERVARE PARTICOLARI DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLA DIFESA La costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni nelle zone dichiarate militarmente importanti, dovranno essere subordinati al preventivo nullaosta delle Autorità militari da richiedere tramite il ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-23-2