Art. 22 · Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.

Art. 22

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Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato

In vigore dal 14 set 1984
- Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato La Società è tenuta all'osservanza, oltre che degli Accordi di cui all', anche di tutte le altre Convenzioni ed Accordi che il Governo italiano stipulerà con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali, per quanto si riferisce all'attività oggetto della concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-22-3