Art. 21 · PRECEDENZA DELLE COMUNICAZIONI DI STATO
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 21

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PRECEDENZA DELLE COMUNICAZIONI DI STATO

In vigore dal 14 set 1984
- PRECEDENZA DELLE COMUNICAZIONI DI STATO Le comunicazioni telefoniche richieste con la espressa qualifica "di Stato" debbono avere, in ogni caso, la precedenza su tutte le altre richieste di conversazione aventi lo stesso grado di priorità, salvo su quelle di soccorso o di servizio urgentissime, e sono tassate secondo le norme in vigore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-21-2