Art. 21 · Appalto per l'esecuzione dei lavori
Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 21

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Appalto per l'esecuzione dei lavori

In vigore dal 14 set 1984
- Appalto per l'esecuzione dei lavori È consentito alla Società di far eseguire a terzi i lavori per la costruzione e lo sviluppo degli impianti, oggetto della presente concessione, senza che per tal fatto la Società resti esonerata dalle responsabilità ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione per la esecuzione degli impianti stessi. I fornitori e gli appaltatori, in caso di forniture o lavori di particolari caratteristiche od entità, dovranno essere scelti tra le ditte iscritte in uno speciale elenco tenuto dalla Società e preventivamente comunicato all'Amministrazione. L'Amministrazione ha facoltà di far iscrivere nell'elenco, in qualsiasi momento, ditte di sua fiducia. La Società e obbligata ad eseguire o far eseguire i lavori secondo i criteri più perfezionati della tecnica delle telecomunicazioni ed è tenuta a ricercare, in ogni caso, le migliori condizioni di mercato. L'Amministrazione si riserva ogni facoltà di controllo, non solo in sede di collaudo ma anche in sede di esecuzione dei lavori.
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