Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.
Art. 20
138 / 163Facolta dello Stato di sospendere o assumere l'esercizio degli impianti
In vigore dal 14 set 1984
- Facolta dello Stato di sospendere o assumere
l'esercizio degli impianti
Ai sensi dell' del Codice P.T., per grave necessità pubblica, il Governo può con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere, limitare o assumere temporaneamente l'esercizio dei sistemi oggetto della concessione, prendendo eventualmente possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Società.
Nel caso di presa di possesso temporaneo degli impianti, è redatto un verbale da cui risulti la consistenza e lo stato della loro conservazione e del loro funzionamento.
Analogo verbale è redatto al momento della riconsegna alla Società.
Nessuna indennità speciale spetterà in tali casi alla Società, alla quale, peraltro sarà accreditato l'importo spettantele degli introiti percetti per il periodo suddetto e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovesse durare più di sei mesi, sarà garantito alla Società un utile pari alla media degli utili della Società nei precedenti tre anni di esercizio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianto occupata od ai servizi sospesi o limitati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-20-3