Art. 20 · Piani pluriennali di massima e Piani tecnici esecutivi
Convenzione Ministero delle Poste e SIP

Art. 20

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Piani pluriennali di massima e Piani tecnici esecutivi

In vigore dal 14 set 1984
- Piani pluriennali di massima e Piani tecnici esecutivi I Piani pluriennali della Società concessionaria dovranno essere sottoposti, in conformità alla normativa vigente, al parere degli Organi collegiali dell'Amministrazione unitamente ai Piani pluriennali presentati dagli altri gestori di telecomunicazioni, al fine di consentire, in una visione unitaria della rete, una valutazione globale degli investimenti nel settore delle telecomunicazioni, che debbono conseguire la massima razionalizzazione degli impianti ed il minimo costo degli stessi, e per verificarne la rispondenza ai requisiti generali fissati dall'Amministrazione per un ordinato sviluppo programmatico del sistema nazionale di telecomunicazioni. Entro il mese di settembre di ciascun anno la Società ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione opportunamente documentato, il Piano generale di massima delle opere e degli investimenti programmati nel quadro dai Piani formulati secondo le norme di legge vigenti e nel presupposto dell'equilibrio gestionale per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti, in modo da rendere la struttura delle reti e dei servizi consona alle previsioni della pianificazione economica nazionale. Le indicazioni del Piano saranno elaborate in ferma più particolareggiata per il primo anno di validità del medesimo e sotto forma di previsione più generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico nell'intero periodo considerato nel Piano. Ogni anno si provvederà all'aggiornamento del piano, modificando ed integrando ove occorra, le previsioni del precedente: il Piano stesso dovrà contenere l'indicazione dei seguenti elementi riferiti all'intero territorio nazionale e partitamente per il Mezzogiorno: - previsioni della Società sull'andamento, dell'utenza, del traffico e dei servizi: - programma di sviluppo degli impianti elaborato anche in rapporto all'analogo programma dell'Amministrazione riferito, per ciascun anno, sia agli impianti che si prevede di realizzare nell'anno sia a quelli progettati le cui realizzazioni avverranno negli anni successivi; - investimenti occorrenti, secondo previsioni di larga massima, per l'attuazione del programma; - prospettive di massima sull'andamento della gestione sociale, con le previsioni di conto economico nel primo anno di attuazione del Piano e con l'indicazione delle condizioni necessarie per assicurare la continuità dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; - strumenti necessari per il finanziamento degli investimenti con l'indicazione delle fonti di reperimento, dettagliando per il primo anno di attuazione del Piano la prevista copertura per autofinanziamento, adeguamento del capitale e ricorso al mercato creditizio. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei Piani pluriennali, l'Amministrazione dovrà comunicare alla Società le proprie osservazioni e le richieste di eventuali integrazioni e modifiche, in ordine alla rispondenza del Piano alle finalità indicate dal presente articolo. Il termine suddetto potrà essere al massimo prorogato di giorni trenta nel caso che l'Amministrazione abbia richiesto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei Piani, altri elementi che la Società è tenuta a fornire entro trenta giorni dalla richiesta. La Società provvederà a comunicare trimestralmente all'Amministrazione, secondo modalità da concordare, gli elementi essenziali sullo stato di attuazione dei programmi. In base a quanto previsto dalla normativa vigente viene stabilito che la Società, in attuazione del Piano generale di massima di cui al presente articolo, provvederà a presentare all'Amministrazione, con un congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i Piani esecutivi degli impianti necessari ad assicurare lo sviluppo dei servizi gestiti. Detti Piani, a livello compartimentale, devono essere predisposti per un periodo di tre anni e devono contenere: - le previsioni sulla dinamica della domanda dei servizi; - le previsioni di sviluppo dell'utenza; - le previsioni sull'andamento del traffico extra-urbano; - le indicazioni relative alla soddisfazione dell'utenza e dei servizi, con specifica illustrazione: - delle eventuali modifiche di assetto delle reti urbane, settoriali e distrettuali; - dell'eventuale estensione alle località minori della rete urbana del capoluogo; - delle nuove centrali urbane da realizzare, con l'indicazione oltre che della rete di appartenenza, della potenzialità in linee, sia iniziale che a saturazione, prevista; - delle nuove centrali interurbane da realizzare, con l'indicazione oltre che del centro di appartenenza, delle funzioni da svolgere, della potenzialità ingiunzioni, sia iniziale che a saturazione, prevista; - delle nuove infrastrutture interurbane in cavo, in ponte radio o mediante qualsiasi altro mezzo trasmissivo; - dell'eventuale richiesta di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei nuovi lavori programmati. La Società provvederà a comunicare annualmente all'Amministrazione, secondo modalità da concordare, gli elementi essenziali di consuntivo dei Piani esecutivi con l'indicazione delle opere ultimate e di quelle in corso di realizzazione. L'Amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei Piani esecutivi, comunicherà le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei Piani stessi; detto termine potrà essere prorogato di giorni sessanta qualora l'Amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria. Trascorso detto termine senza che l'Amministrazione abbia formulato osservazioni, i Piani esecutivi si intendono approvati. Tenuto conto di quanto previsto dal comma tredicesimo dell', il Piano esecutivo intercompartimentale è redatto congiuntamente dall'Amministrazione e dalla Società per un periodo di cinque anni e deve specificare: - le previsioni sulla dinamica della domanda dei servizi e dei relativi traffici intercompartimentali; - il dimensionamento dei collegamenti e degli autocommutatori intercompartimentali necessari per l'espletamento del traffico previsto a fine quinquennio; - la indicazione dei mezzi necessari per soddisfare tutte le esigenze del quinquennio; - la temporizzazione degli interventi; - la ripartizione delle competenze per la esecuzione degli interventi. Tenuto conto di quanto previsto dal comma quinto dell', il Piano esecutivo delle reti pubbliche specializzate e redatto congiuntamente dall'Amministrazione e dalla Società per un periodo di cinque anni, e deve specificare: - previsioni sulla dinamica della domanda dei servizi; - previsioni di sviluppo dei diversi tipi di utenza; - previsioni sull'andamento dei traffici; - localizzazione e dimensionamento degli impianti e dei collegamenti necessari a fine quinquennio; - temporizzazione degli interventi; - ripartizione delle competenze per l'esecuzione degli interventi stessi. Il Piano intercompartimentale e quello per le reti pubbliche specializzate saranno sottoposti, per l'approvazione, ai competenti Organi ministeriali. In sede di attuazione dei Piani esecutivi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione e la Società consolideranno annualmente il fabbisogno di impianti, circuiti e mezzi trasmissivi da approntare entro il successivo terzo anno, le cui consegne dovranno essere confermate nell'anno precedente la prevista attivazione. Nel caso si verificassero ritardi nei suddetti termini, ovvero si manifestassero imprevedibili esigenze l'Amministrazione concedente potrà richiedere o accordare ai gestori di approntare, in via transitoria, i mezzi necessari anche al di fuori delle competenze fissate negli . I Piani di cui al presente articolo potranno essere aggiornati o modificati o rielaborati prima delle scadenze, ove fosse necessario, per sopravvenute esigenze tecnico-operative.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-20