Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a. Allegato Canoni
Art. 2
159 / 163Canoni per la cessione di apparecchiature di commuta zione (automatica o manuale), segnalazione, trasmissio ne ed energia
In vigore dal 14 set 1984
- Canoni per la cessione di apparecchiature di commuta zione
(automatica o manuale), segnalazione, trasmissio
ne ed
energia
Il canone annuo è stabilito in misura del 22% del prezzo di
acquisto, comprensivo delle spese di installazione. Tale
canone è compensativo, oltre che della cessione in uso,
anche della manutenzione e dell'esercizio delle
apparecchiature, ivi compresi il puro consumo di energia
delle stesse, nonché l'uso, l'illuminazione, il
riscaldamento e/o condizionamento e la pulizia dei relativi locali.
Qualora la manutenzione sia effettuata a cura del cessionario,
detto canone è ridotto al 15,5% del prezzo di acquisto (comprensivo delle spese di installazione).
Al fine di tenere conto della quota parte di stazione di energia
necessaria all'alimentazione di una apparecchiatura (di commutazione, segnalazione e trasmissione) ceduta in uso:
- nel caso che l'apparecchiatura e la stazione di energia siano
entrambe in manutenzione al cedente, prima dell'applicazione
dell'aliquota di determinazione del canone (22%), si procede a
maggiorare del 3% il prezzo di acquisto e installazione dell'apparecchiatura alimentata;
- nel caso che l'apparecchiatura sia in manutenzione al cessionario
e la stazione di energia sia in manutenzione al cedente, mentre il canone d'uso per l'apparecchiatura è ridotto al 15,5% del
relativo prezzo di acquisto e installazione, alla maggiorazione (3%) di detto prezzo si applica l'aliquota del 22%;
- nel caso di cessione di tavoli di commutazione manuale dalla
Società all'Amministrazione, il costo del tavolo comprenderà
anche quello degli eventuali traslatori di adattamento
all'autocommutatore per l'effettuazione della connessione
(terminale e di transito a quattro fili), anche se detti traslatori sono installati nell'autocommutatore della Società.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-2-5