Art. 2 · Canoni per la cessione di apparecchiature di commutazione (automatica o manuale), segnalazione, trasmissione ed energia
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable Allegato A Canoni

Art. 2

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Canoni per la cessione di apparecchiature di commutazione (automatica o manuale), segnalazione, trasmissione ed energia

In vigore dal 14 set 1984
2. CIRCUITI INTERNAZIONALI (tratta in territorio italiano) 2.1. Su sistemi FDM: * canone annuo per ciascuna apparecchia- tura terminale e per ciascun canale L. 370.000 * canoni d'uso chilometrici di cui al punto 1.1. 2.2. Su sistemi TDM: * canone annuo per ciascuna apparecchia- tura terminale e per ciascun utente L. 220.000 * canoni d'uso chilometrici di cui al punto 1.2. - Canoni per la cessione di apparecchiature di commutazione (automatica o manuale), segnalazione, trasmissione ed energia Il canone annuo è stabilito in misura del 22% del prezzo di acquisto, comprensivo delle spese di installazione. Tale canone è compensativo, oltre che della cessione in uso, anche della manutenzione e dell'esercizio delle apparecchiature, ivi compresi, il puro consumo di energia delle stesse, nonché l'uso, l'illuminazione, il riscaldamento e/o condizionamento e la pulizia dei relativi locali. Qualora la manutenzione sia effettuata a cura del cessionario, detto canone è ridotto al 15,5% del prezzo di acquisto (comprensivo delle spese di installazione). Al fine di tenere conto della quota parte di stazione di energia necessaria alla alimentazione di una apparecchiatura (di commutazione, segnalazione e trasmissione) ceduta in uso: - nel caso che l'apparecchiatura e la stazione di energia siano entrambe in manutenzione al cedente, prima della applicazione dell'aliquota di determinazione del canone (22%) si procede a maggiorare del 3% il prezzo di acquisto ed installazione dell'apparecchiatura alimentata; - nel caso che l'apparecchiatura sia in manutenzione al cessionario e la stazione di energia sia in manutenzione al cedente, mentre il canone d'uso per l'apparecchiatura è ridotto al 15,5% del relativo prezzo di acquisto ed l'installazione, alla maggiorazione (3%) di detto prezzo si applica l'aliquota del 22%; - nel caso di cessione di tavoli di commutazione manuale dalla Società all'Amministrazione, il costo del tavolo comprenderà anche quello degli eventuali traslatori di adattamento all'autocommutatore per l'effettuazione della connessione (terminale e di transito a quattro fili), anche se detti traslatori sono installati nell'autocommutatore della Società.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-2-3