Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 2
2 / 163Scopo sociale
In vigore dal 14 set 1984
- Scopo sociale
L'installazione e l'esercizio degli impianti nonché la gestione dei servizi previsti dalla presente Convenzione con il loro potenziamento e sviluppo, deve costituire lo scopo sociale esclusivo della Società, la quale non può assumere altri esercizi industriali o commerciali non aventi connessione con l'esercizio dei servizi concessi o entrare in partecipazione diretta o indiretta in Aziende aventi per scopo tali esercizi senza l'autorizzazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali.
Alla Società è consentito di assumere l'esercizio o la partecipazione in attività concernenti il noleggio, la vendita o altri contratti riguardanti programmi (software), apparecchiature, sistemi e terminali d'utente, nonché i servizi di trattamento delle informazioni, purchè le attività stesse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi concessi, non comportino appesantimenti economici, concorrano alla equilibrata gestione aziendale e siano valutate dall'Amministrazione in armonia con le direttive di politica industriale tracciate dagli Organi di Governo.
Le attività di cui al precedente comma non possono assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione.
La Società, ove necessario, è tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente Convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.
La inosservanza delle disposizioni indicate nel presente articolo, comporta l'applicazione della normativa di cui al successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-2