Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 18
18 / 163Condizioni per la cessione in uso alla Società di immobili di proprieta dello Stato
In vigore dal 14 set 1984
- Condizioni per la cessione in uso alla Società
di immobili di proprieta dello Stato
L'uso degli immobili di proprietà delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato è disciplinato da appositi atti di concessione, redatti a cura delle Amministrazioni proprietarie degli immobili la cui durata non potrà superare quella della presente Convenzione.
I canoni d'uso, da stabilirsi secondo la specifica destinazione dell'immobile dai competenti uffici tecnici erariali e revisionati ogni triennio in base ai prezzi correnti sul mercato, saranno corrisposti dalla Società in rate trimestrali anticipate, scadenti il 1 gennaio, il 1 aprile, il 1 luglio ed il 1 ottobre di ogni anno.
Gli immobili anzidetti devono essere esclusivamente utilizzati per i servizi di telecomunicazioni, ivi compresi quelli ausiliari ed accessori. Qualora cessassero dall'essere adibiti a tale specifico uso, dovranno essere immediatamente retrocessi all'Amministrazione proprietaria.
Le consegne e le riconsegne di detti immobili dovranno risultare da appositi verbali e così pure eventuali variazioni, relative alla consistenza od al valore degli stessi.
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi in uso alla Società è a totale ed esclusivo carico della Società stessa.
In caso di richiesta di innovazioni, addizioni, trasformazioni, ampliamenti e miglioramenti dei predetti immobili, le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di dare il loro assenso, giudicando discrezionalmente sulla opportunità di procedere a tali opere, in relazione alle esigenze del servizio dato in concessione.
Le Amministrazioni contraenti si riservano, inoltre, in ogni tempo la facoltà di revocare le concessioni di detti immobili per la parte adibita ad uffici, con preavviso di almeno un anno, qualora ritengano a proprio giudizio insindacabile che essi siano, in tutto o in parte, indispensabili ai servizi di telecomunicazioni o ad altri servizi di Stato.
La Società non può, senza aver ottenuto il preventivo benestare, procedere all'ampliamento di impianti situati in immobili di proprietà delle Amministrazioni contraenti, qualora l'estensione di tali impianti comporti l'occupazione di locali che abbiano una diversa destinazione, semprechè siano di proprietà delle suddette.
Amministrazioni.
Per l'installazione, a richiesta delle Amministrazioni, di telefoni a disposizione del pubblico in immobili delle Amministrazioni stesse, queste ultime sono tenute a mettere a disposizione gli spazi necessari.
Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le norme sull'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato e, in quanto applicabili, quelle del Codice Civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-18