Art. 17 · Studi ed esperimenti eseguiti dall'Amministrazione
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.

Art. 17

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Studi ed esperimenti eseguiti dall'Amministrazione

In vigore dal 14 set 1984
- Studi ed esperimenti eseguiti dall'Amministrazione Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti oggetto della concessione, la Società dovrà permettere la presenza, a scopo di studio e di istruzione, del personale dello Stato designato dall'Amministrazione e fornirà al medesimo l'assistenza necessaria. La Società, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione, nonché degli enti di ricerca da questa indicati, dati ed impianti di propria pertinenza ed a prestare ogni altra forma di collaborazione tutte le volte che la suddetta Amministrazione la richieda ai fini dell'espletamento dell'attività di studio e sperimentazione. La Società assume l'obbligo di partecipare con un contributo annuale, dell'uno per mille degli introiti annui quali definiti ai fini dell'art. 281, all'attuazione dei programmi di ricerca di interesse generale affidati dall'Amministrazione alla Fondazione Ugo Bordoni, sentite la Società Concessionaria e la Fondazione stessa; la Società potrà affidare, inoltre, alla Fondazione eventuali specifiche commesse di ricerca finalizzate.
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