Art. 17 · BREVETTI
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 17

84 / 163

BREVETTI

In vigore dal 14 set 1984
- BREVETTI La concessione non implica alcuna responsabilità dell'Amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla Società. L'Amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra le Società ed i terzi per l'uso di tali brevetti, restando a carico della Società stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti. La Società assume, in ogni caso, l'intera responsabilità per eventuali infrazioni e terrà sollevata l'Amministrazione da ogni molestia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-17-2