Convenzione Ministero delle Poste e SIP
Art. 17
17 / 163Obblighi relativi alla cessione in uso all'Amministrazione di circuiti e mezzi trasmissivi della Società
In vigore dal 14 set 1984
- Obblighi relativi alla cessione in uso all'Amministrazione di circuiti e mezzi trasmissivi della Società
La Società si obbliga a cedere in uso all'Amministrazione, costituendoli appositamente se necessario, circuiti e mezzi trasmissivi o apparecchiature varie occorrenti per la costituzione belle reti o di impianti di competenza dell'Amministrazione in relazione si servizi gestiti direttamente o in concessione.
La relativa richiesta deve essere, presentata alla società con: un anticipo di almeno quattro o dieci mesi sulla data di consegna nel caso trattasi di circuiti e mezzi trasmissivi interessanti, rispettivamente le aree urbane e settoriali oppure area di ordine superiore. Negli altri casi la data della consegna sarà di volta in volta, concordate tra le parti.
Le condizioni e le modalità per le concessioni in cui all'Amministrazione e per la retrocessione alla società dei predetti mezzi ed apparecchiature, nonché per il loro, esercizio e manutenzione, saranno stabilite negli accordi da stipulare tra l'Amministrazione e la Società a mente dell' per la cessione a quest'ultima di circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione.
I canoni dovuti dall'Amministrazione sono indicati nell'allegato alle, presente Convenzione e saranno fissati in misura pari (o comunque con gli stessi criteri) a quelli stabiliti per la cessione in usi della Società di circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione.
In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione applicherà le penalità previste dalla Convenzione e si riserva, altresì, il diritto, ove l'infrazione rivesta particolare gravità di procedere alla revoca, anche parziale, della concessione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-17