Art. 16 · COLLAUDI
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 16

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COLLAUDI

In vigore dal 14 set 1984
- COLLAUDI È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Società, al collaudo di nuovi impianti eseguiti a norma della presente Convenzione. Il collaudo degli impianti non implica alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione. È altresì in facoltà dell'Amministrazione di accedere agli impianti della Società, ai sensi dell'art. 193 del Codice P.T., per l'effettuazione di ogni controllo tecnico ritenuto opportuno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-16-2