Convenzione Ministero delle Poste e Italcable
Art. 16
83 / 163COLLAUDI
In vigore dal 14 set 1984
- COLLAUDI
È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Società, al collaudo di nuovi impianti eseguiti a norma della presente Convenzione.
Il collaudo degli impianti non implica alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione.
È altresì in facoltà dell'Amministrazione di accedere agli impianti della Società, ai sensi dell'art. 193 del Codice P.T., per l'effettuazione di ogni controllo tecnico ritenuto opportuno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-16-2