Convenzione Ministero delle Poste e Italcable
Art. 15
82 / 163PIANI PLURIENNALI DI MASSIMA E PIANI TECNICI ESECUTIVI
In vigore dal 14 set 1984
- PIANI PLURIENNALI DI MASSIMA E PIANI TECNICI ESECUTIVI
I Piani pluriennali della Società concessionaria dovranno essere sottoposti, in conformità alla normativa vigente, al parere degli Organi collegiali dell'Amministrazione, unitamente ai Piani pluriennali presentati dagli altri gestori di telecomunicazioni, al fine di consentire, in una visione unitaria della rete, una valutazione globale degli investimenti nel settore delle telecomunicazioni che debbono conseguire la massima razionalizzazione degli impianti ed il minimo costo degli stessi e per verificare la rispondenza ai requisiti generali fissati dall'Amministrazione per un ordinato sviluppo programmatico del sistema nazionale di telecomunicazioni.
Entro il mese di settembre di ciascun anno, la Società ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, opportunamente documentato, il Piano generale di massima delle opere e degli investimenti programmati, nel quadro dei Piani formulati secondo le norme di legge vigenti e nel presupposto dell'equilibrio gestionale, per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti, in modo da rendere la struttura delle reti e dei servizi consona alle previsioni della pianificazione economica nazionale.
Le indicazioni del Piano saranno elaborate in forma più particolareggiata per il primo anno di validità del medesimo e sotto, forma di previsione più generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico nell'intero periodo considerato nel Piano.
Ogni anno si provvede all'aggiornamento del Piano, modificando ed integrando, ove occorra, le previsioni del precedente; il Piano stesso dovrà contenere l'indicazione dei seguenti elementi:
- previsioni della Società sull'andamento del traffico e dei
servizi;
- programma di sviluppo degli impianti elaborato anche in
rapporto all'analogo programma dell'Amministrazione riferito, per ciascun anno, sia agli impianti che si prevede di
realizzare nell'anno, sia a quelli progettati le cui realizzazioni avverranno negli anni successivi;
- investimenti occorrenti secondo previsioni di larga massima per
l'attuazione del programma;
- prospettive di massima sull'andamento della gestione sociale, con le previsioni di conto economico nel primo anno di
attuazione del Piano e con l'indicazione delle condizioni
necessarie per assicurare la continuità dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- strumenti necessari per il finanziamento degli investimenti con
l'indicazione delle fonti di reperimento, dettagliando per il primo anno di attuazione del Piano la prevista copertura per
autofinanziamento, adeguamento del capitale e ricorso al mercato creditizio.
Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei Piani pluriennali, l'Amministrazione dovrà comunicare alla Società le proprie osservazioni e la richiesta di eventuali integrazioni e modifiche, in ordine alla rispondenza del Piano alle finalità indicate dal presente articolo.
Il termine suddetto potrà essere al massimo prorogato di giorni trenta, nel caso che l'Amministrazione abbia richiesto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei Piani, altri, elementi che la Società è tenuta a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
La Società provvederà a comunicare trimestralmente all'Amministrazione, secondo modalità da concordare, gli elementi essenziali sullo stato di attuazione dei programmi.
In base a quanto previsto dalla normativa vigente viene stabilito che la Società, in attuazione del Piano generale di massima di cui al presente articolo, provvederà a presentare all'Amministrazione, con un congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i Piani esecutivi degli impianti necessari ad assicurare lo sviluppo dei servizi gestiti.
La Società provvederà a comunicare annualmente all'Amministrazione, secondo modalità da concordare, gli elementi essenziali di consuntivo dei Piani esecutivi con l'indicazione delle opere ultimate e di quelle in corso di realizzazione.
L'Amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei Piani esecutivi, comunicherà le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei Piani stessi; detto termine potrà essere prorogato di giorni sessanta qualora l'Amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria.
Trascorso detto termine senza che l'Amministrazione abbia formulato osservazioni, i Piani esecutivi si intendono approvati.
I Piani di cui al presente articolo potranno essere aggiornati o modificati o rielaborati prima delle scadenze, ove fosse necessario, per sopravvenute esigenze tecnico-operative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-15-2