Art. 12 · Raccordi alla rete nazionale di telecomunicazioni
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.

Art. 12

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Raccordi alla rete nazionale di telecomunicazioni

In vigore dal 14 set 1984
- Raccordi alla rete nazionale di telecomunicazioni Lo scambio delle comunicazioni fra le stazioni terrene di cui all' e la rete nazionale di telecomunicazioni avverrà di norma presso le stazioni; pertanto i raccordi alla rete nazionale di telecomunicazioni saranno realizzati utilizzando mezzi trasmissivi di proprietà dell'Amministrazione. Ove l'Amministrazione riconoscesse l'indisponibilità o la l'idoneità di tali mezzi, ovvero l'impossibilità di realizzarli in tempo utile, la Società potrà essere autorizzata a costituire i raccordi medesimi con propri mezzi, seguendo le modalità previste dall'. Per l'uso dei circuiti e dei mezzi trasmissivi di proprietà dell'Amministrazione e/o delle altre Società concessionarie, saranno corrisposti i canoni stabiliti nell'allegato alla presente Convenzione. Gli stessi canoni saranno applicati nei casi in cui l'Amministrazione o le altre Società concessionarie intendessero, utilizzare raccordi realizzati con mezzi di proprietà della Società. Detti canoni saranno soggetti, a decorrere dal 1 gennaio 1985, a revisione triennale d'accordo tra l'Amministrazione e la Società ed approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni.
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