Art. 12 · IMPIANTI ED ARTERIE INTERNAZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 12

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IMPIANTI ED ARTERIE INTERNAZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

In vigore dal 14 set 1984
- IMPIANTI ED ARTERIE INTERNAZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE Gli impianti e le arterie internazionali realizzati dall'Amministrazione possono essere utilizzati per l'espletamento dei servizi di competenza della Società, la quale ha il diritto di ottenerli in uso nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo . La Società potrà inoltre acquisire dall'Amministrazione diritti irrevocabili d'uso (IRU) su cavi sottomarini internazionali di proprietà dell'Amministrazione stessa. L'Amministrazione, ogni qualvolta intenda procedere alla realizzazione di nuove arterie con i Paesi rientranti nella sua sfera di competenza, ne informerà tempestivamente la Società, per tener conto, nella progettazione ed esecuzione degli impianti, di eventuali esigenze relative ai servizi di pertinenza di quest'ultima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-12-2