Art. 10 · EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 10

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EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI

In vigore dal 14 set 1984
- EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI La Società si obbliga a mantenere gli impianti in perfetto stato di funzionamento eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni. Gli impianti oggetto della concessione dovranno essere eserciti dalla Società in modo da assicurare la completa e perfetta regolarità di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore. La Società è tenuta a riparare prontamente i guasti e i difetti degli impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed a quelli utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-10-2