Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.
Art. 1
119 / 163Oggetto della concessione
In vigore dal 14 set 1984
CONVENZIONE tra il MINISTERO delle POSTE e delle TELECOMUNICAZIONI e la TELESPAZIO S.p.A. - per le Comunicazioni Spaziali
per la concessione
dell'impianto e dell'esercizio di sistemi atti a realizzare
collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali
- Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, d'ora innanzi indicato brevemente Codice P.T., ed in particolare il quarto comma dell'art. 198 di detto Testo Unico;
- Vista la nota dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) dei 30 Maggio 1984 Prot. 3758/5 con la quale si attesta che lo stesso Istituto è proprietario - direttamente o indirettamente - di oltre la metà delle azioni aventi diritto al voto del capitale della TELESPAZIO S.p.A. per le Comunicazioni Spaziali;
- Viste le Convenzioni stipulate in pari data tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e le Società Concessionarie SIP - Società italiana per l'Esercizio Telefonico p.a. e ITALCABLE - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A.;
Tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'ora
innanzi indicato anche con l'abbreviazione "Amministrazione" in
persona del Direttore Generale Dottore Ugo MONACO delegato dal
Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni e la TELESPAZIO S.p.A.
per le Comunicazioni Spaziali, d'ora innanzi indicata con
l'abbreviazione "TELESPAZIO" o "Società" rappresentata dal
Presidente Sig. Fabrizio Serena di Lapigio, in forza dei poteri
conferitigli dal Consiglio di Amministrazione il 28 Maggio 1984 si conviene e si stipula quanto segue.
- Oggetto della concessione
Per realizzare i collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali, sono concessi alla Società, con le modalità e le limitazioni di cui ai successivi commi e all', l'impianto e l'esercizio dei sistemi spaziali.
In particolare sono concessi in esclusiva alla Società l'impianto e l'esercizio:
a) delle stazioni terrene (comprensive dei complessi antenna
ricetrasmittenti, impianti ausiliari ed infrastrutture) del
Fucino (AQ), del Lario (CO) e di Scanzano (PA), adibite ai collegamenti di telecomunicazioni internazionali espletati
attraverso i centri nazionali; l'impianto e l'esercizio di altre
stazioni terrene dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione;
b) dei seguenti spaziali adibiti ai collegamenti di
telecomunicazioni nazionali, nonché delle apparecchiature
necessarie alle funzioni centralizzate di telecontrollo e di
coordinamento dei singoli complessi ricetrasmittenti, destinati allo scambio delle comunicazioni tra il segmento spaziale e la rete terrestre.
L'impianto e l'esercizio dei complessi ricetrasmittenti di cui al precedente punto b), ad eccezione di quali che svolgono traffico terminale di utente, saranno assegnati dall'Amministrazione alla Società o ai gestori dei servizi di telecomunicazioni, avuto riguardo a ragioni tecnico-economiche ed alle caratteristiche determinate dall'Amministrazione per gli impianti in questione.
Per i sistemi di telecomunicazioni nazionali via satellite le funzioni sono definite, d'intesa con i gestori dei servizi di telecomunicazioni, dall'Amministrazione e dalla Società.
I mezzi ed i sistemi trasmissivi necessari al collegamento fra la rete pubblica e le stazioni terrene della Società, sono di competenza dell'Amministrazione.
Non sono compresi nella concessione l'impianto e l'esercizio di stazioni terrene a bordo di natanti ed aerei destinate ad operare nell'ambito dei servizi mobili a mezzo satellite, nonché delle stazioni terrene dei servizi di radioamatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-1-4