Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 26 lug 1984
Per i nuovi impianti e per i traslochi sono dovuti i contributi a fondo perduto nella misura indicata nella tabella B. I contributi di spesa per le operazioni effettuate a richiesta dell'utente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella C.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-25;376#art-4