Art. 25
25 / 26In vigore dal 26 lug 1984
Alle comunicazioni urbane si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di un impulso di conteggio alla risposta dell'utente chiamato e di successivi impulsi alla scadenza dei periodi di tempo indicati nella seguente tabella:
.................... Ritmo degli impulsi (secondi) Dalle ore 8 alle ore 18,30 dei giorni dal lunedi al venerdi e dalle ore 8 alle ore 13 del sabato............. 360 (6 minuti) In tutti gli altri periodi dei giorni feriali e nei giorni festivi.
..................... 1.200 (20 minuti) Per le comunicazioni in partenza da telefoni a disposizione del pubblico..
..................... 540 (9 minuti)
Ferma restando l'applicazione nelle reti urbane con oltre un milione di abbonati, a decorrere dal 1° novembre 1984 la suddetta tariffa viene estesa alle reti con oltre trecentomila abbonati.
La tariffa in questione sarà gradualmente estesa alle altre reti urbane con le decorrenze che saranno stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico la tariffa di cui al presente articolo è percepita con l'incasso di L. 200 per ogni impulso, IVA compresa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-25;376#art-25