Art. 22
22 / 26In vigore dal 26 lug 1984
Per la cessione in uso di circuiti extraurbani analogici nazionali, necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del precedente , i canoni nella misura indicata nella tabella L.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-25;376#art-22