Art. 13
Allegato Universita' degli studi del MoliseParte I

Art. 13

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In vigore dal 5 ott 1984
L'Università attribuisce fondi destinati alla ricerca, coordinando e selezionando con criteri oggettivi le richieste di finanziamento sia su temi liberamente scelti da proponenti sia per ricerche finalizzate. Tali finanziamenti sono disposti dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, previa valutazione dei progetti da parte di commissioni scientifiche elette dai docenti in corrispondenza ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale. L'Università promuove il coordinamento delle attività e la collaborazione scientifica di singoli e di gruppi di ricercatori, anche con iniziative comuni ad altre Università italiane e straniere ed enti di ricerca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-12;585#art-aud-13