Art. 9
Capo II

Art. 9

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In vigore dal 18 set 1984
Il Servizio IV "Relazioni sindacali": cura la contrattazione collettiva nel pubblico impiego, in collaborazione con i servizi competenti, per i singoli comparti previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché la contrattazione intercompartimentale; cura la ricognizione di tutte le organizzazioni sindacali del pubblico impiego, raccolta e custodia dei loro statuti e relative modificazioni; cura i rapporti con le stesse organizzazioni; cura l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti sia le aspettative ed i permessi per motivi sindacali sia l'attuazione dell', quinto e sesto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93; cura l'attività di indirizzo in materia di tutela sindacale del pubblico impiego; cura l'attività riguardante l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione; predispone e aggiorna il repertorio degli accordi collettivi e dei codici di autoregolamentazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-20;536#art-9