Capo II
Art. 7
7 / 21In vigore dal 18 set 1984
Il Servizio II "Studi e legislazione":
coadiuva il Ministro nell'elaborazione delle proposte legislative e regolamentari di sua iniziativa, sentiti i competenti servizi del Dipartimento;
cura la preparazione delle risposte alle interrogazioni o interpellanze parlamentari nelle materie di competenza del Dipartimento, seguendone la istruttoria presso i competenti uffici;
provvede all'attività istruttoria e di documentazione relativa agli affari all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e che attengano a materie comprese nella competenza del Dipartimento;
cura i rapporti con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e per i rapporti con gli organi costituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
segue l'andamento dei lavori parlamentari, anche allo scopo di assicurare una adeguata e tempestiva informazione dei competenti servizi del Dipartimento;
coordina l'attività di raccolta e diffusione, all'interno del Dipartimento e verso le altre amministrazioni pubbliche, della documentazione giuridica, parlamentare, amministrativa e giurisdizionale attinente alle competenze del Dipartimento;
cura i rapporti con gli altri organi costituzionali, gli organi ausiliari del Governo, le regioni, relativamente agli affari oggetto della competenza del Dipartimento;
provvede all'esame degli schemi di atti normativi proposti sia dai servizi del Dipartimento, sia dalle altre amministrazioni, nelle materie oggetto della competenza del Dipartimento, anche sotto i profili della fattibilità amministrativa, con particolare riferimento alla compiuta intellegibilità degli enunciati e alla idoneità delle strutture amministrative ad assolvere i compiti da attribuire. Il Servizio tiene i collegamenti con gli uffici del Parlamento competenti in tema di verificazione preventiva dei disegni e proposte di legge, ai quali potrà fornire i dati informativi;
cura l'analisi di modelli organizzativi e istituzionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-20;536#art-7