Capo II
Art. 6
6 / 21In vigore dal 18 set 1984
Il Servizio I "Affari generali e coordinamento":
cura l'amministrazione del personale in servizio presso il Dipartimento, i procedimenti di spesa; dirige la ragioneria, l'economato e l'archivio;
coordina il lavoro delle commissioni di esperti costituite nell'ambito del Dipartimento; tratta gli affari generali e riservati; predispone il piano annuale di ispezioni per la verifica, anche sul luogo, della corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, province, comuni e gli altri enti pubblici, indicati nella legge 29 marzo 1983, n. 93;
sovrintende alla struttura necessaria per ausiliare gli ispettori di cui all'art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;
predispone la metodologia per la verifica di efficienza e produttività dell'azione amministrativa del Dipartimento;
cura i rapporti internazionali ai sensi dell'art. 27, n. 11, della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed il collegamento con il delegato italiano presso l'Unione europea occidentale (U.E.O.);
cura i rapporti con il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;
cura i rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, in vista dell'acquisizione di elementi di giudizio sul funzionamento amministrativo della stessa e sul rendimento delle sue strutture, ferme restando le disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472. I provvedimenti concernenti il funzionamento amministrativo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ferme restando le competenze fissate con legge del comitato direttivo, del comitato didattico e del direttore della Scuola superiore, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica, ove questi sia nominato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-20;536#art-6