Art. 4
Capo I

Art. 4

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In vigore dal 18 set 1984
Il capo di gabinetto coadiuva il Ministro per la funzione pubblica, se nominato, nell'assicurare il coordinamento dell'attività dei servizi, dei gruppi studio o lavoro, della opera degli esperti. Cura, inoltre, la sottoposizione all'esame del Ministro degli schemi di atti provenienti dai servizi e dai gruppi di lavoro, previa eventuale integrazione della relativa istruttoria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-20;536#art-4