Capo I
Art. 3
3 / 21In vigore dal 18 set 1984
Il compenso globale da corrispondere agli esperti, in relazione all'importanza dell'opera da svolgere e dei risultati da conseguire, è determinato con lo stesso decreto di nomina o con altro successivo, adottato dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-20;536#art-3