Art. 2
Capo I

Art. 2

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In vigore dal 18 set 1984
Il Ministro per la funzione pubblica può essere coadiuvato, per l'adempimento dei compiti attribuiti al Dipartimento o delegatigli, anche da esperti in materie giuridiche, finanziarie, aziendalistiche, statistiche, informatiche, nonché in contabilità nazionale, in forza della disposizione contenuta nell'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Gli esperti sono nominati, nel limite massimo di otto unità, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, e scelti fra le categorie di personale indicate nell', secondo comma, tra professori ordinari delle Università o fra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il Ministro può disporre che gli esperti analizzino, in commissioni appositamente costituite e per un periodo predeterminato, specifici problemi, rilevanti per il Dipartimento. Per il coordinamento normativo e funzionale della informatica nell'amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici il Ministro per la funzione pubblica costituisce con proprio decreto una commissione alla quale potranno partecipare estranei alla pubblica amministrazione. Il presidente della predetta commissione è scelto tra il personale indicato nell', secondo comma, e di cui alla tabella allegata al presente decreto.
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