Art. 19
Capo III

Art. 19

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In vigore dal 18 set 1984
Tutto il personale in servizio presso il Dipartimento deve partecipare agli appositi corsi di aggiornamento professionale e seminari organizzati periodicamente dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-20;536#art-19