Art. 18
Capo III

Art. 18

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In vigore dal 18 set 1984
Il personale in possesso di precisi requisiti di professionalità e specializzazione, è richiesto nominativamente ed è assegnato al Dipartimento, previo assenso dell'interessato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-20;536#art-18